1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali, istituisce con proprio decreto l'Osservatorio sulla mobilità dolce.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 è coordinato da un rappresentante designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed è composto da:
a) due rappresentanti designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
b) due rappresentanti designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) due rappresentanti designati dal Ministero per i beni e le attività culturali;
d) due rappresentanti designati dal Ministero delle attività produttive;
e) tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
f) tre rappresentanti delle associazioni nazionali per la promozione della mobilità ciclistica, individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
g) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.
3. L'Osservatorio di cui al comma 1 persegue le seguenti finalità:
a) vigila sull'attuazione della legge 19 ottobre 1998, n. 366;
b) promuove e coordina tutte le iniziative finalizzate all'incentivazione e alla diffusione della mobilità dolce;
c) incentiva il coordinamento delle attività degli organismi istituzionali ai quali la legislazione vigente in materia affida responsabilità e competenze;
d) collabora alla individuazione della rete di ferrovie dismesse da sottoporre a tutela ai sensi dell'articolo 1;
e) promuove la realizzazione delle vie verdi e la realizzazione di connessioni intermodali che ne facilitino la fruizione.